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DM 666 14 Settembre 199

D.M. 666 (figura professionale del PODOLOGO)
DECRETO 14 Settembre 1994, n.666
Pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana serie generale n.283 del 3.12.94
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del podologo.

                                            IL MINISTRO DELLA SANITA’

Visto l’art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, recante:”Riordino della
disciplina in materia sanitaria,a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421″, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della Sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del podologo;
Visto il parere del Consiglio superiore di Sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, si sensi
dell’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA il seguente regolamento:

ART.1
E’ individuata la figura professionale del podologo con il seguente profilo: il podologo è l’operatore
sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente,nel rispetto della
normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti ortesici ed idromassoterapici,
le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite,nonché il piede doloroso.
Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle verruche
del piede e comunque assiste, anche ai fini dell’educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio.
Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un
approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.
Il podologo svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime
di dipendenza o libero-professionale.

ART.2
Il diploma universitario di podologo, conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.

ART.3
Con decreto del ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art.2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, li 14 settembre 1994. Il Ministro: Costa

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